(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 6 del 6 febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 
 
  1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della  legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003),  le
leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate  nell'importo
ivi indicato. 
  2.  Le  disposizioni  delle  leggi   regionali   abrogate,   citate
nell'allegato A di cui  al  comma  1,  continuano  ad  applicarsi  ai
rapporti sorti nel periodo della  loro  vigenza  e  per  l'esecuzione
degli accertamenti dell'entrata e degli  impegni  di  spesa  assunti,
come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n.
13 (Legge regionale  di  semplificazione  e  disciplina  dell'analisi
d'impatto della regolamentazione).